Integrazione retta per l'inserimento in strutture residenziali assistite
Questo servizio fa parte dei contributi erogati dall'Azienda
Feltrina per i servizi alla persona ma derivati da altri Enti,
ossia erogazioni economiche già definite da normative regionali
o statali per le quali l'Azienda esegue l'istruttoria e la liquidazione
sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti o sulla base
di convenzioni e/o accordi con altri Enti.
Estratto dal Regolamento dei Servizi Sociali gli artt. dal 24
al 26
Art. 24. Prestazioni
Per integrazione della retta si intende un intervento
economico finalizzato alla copertura parziale o totale della retta
giornaliera in strutture convenzionate e si configura
come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato
in relazione alla situazione economica degli utenti e dei parenti
tenuti agli alimenti come indicato dagli articoli successivi.
Per i residenti nel Comune di Feltre, condizioni per accedere
ai contributi economici del presente regolamento sono l’effettivo
possesso della residenza anagrafica nel comune al momento del
ricovero e l’incapacità economica di sostenere gli
oneri della retta da parte dell’assistito, anche facendo
ricorso all’intervento dei familiari chiamati ad intervenire
solidalmente in aiuto dell’assistito. Gli oneri delle rette
di ricovero dei cittadini provenienti da altri comuni ospiti e/o
residenti in strutture site nel territorio comunale vengono accollati
ai rispettivi Comuni di residenza al momento del ricovero.
L’importo della integrazione della retta è stabilito
con atto del Direttore che erogherà alla struttura di accoglienza
la differenza esistente tra il valore della retta stessa e la
capacità di provvedere alla sua copertura integrale.
Trattandosi di prestazione sociale agevolata, il calcolo dell’I.S.E.E.P.
dell’assistito costituisce condizione necessaria per accedere
al contributo retta. Nel caso in cui la dichiarazione sia ritenuta
incompleta, il richiedente viene invitato ad integrare la dichiarazione
o la documentazione allegata.
La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti
presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante
alle sanzioni previste dall’art. 496 del c.p.
Art. 25. Finalità
L’obiettivo del contributo retta è quello di consentire
il ricovero in struttura residenziale, se ritenuto indispensabile
anche a coloro che non hanno la possibilità economica di
coprire tale spesa.
Art. 26. Modalità di erogazione
L’assistito è tenuto al pagamento della retta di
ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete di
servizi con:
1 - l’ammontare dei proventi dai trattamenti economici
di qualsiasi natura in godimento al netto di una quota per le
spese personali (attualmente euro 52,00 mensili);
2 - l’ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi
bancari, titoli di credito, proventi da attività finanziari…);
3 - il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio
di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l’intera
retta e fino alla concorrenza del valore del bene;
4 - i beni mobili.
» Vedi gli altri servizi di
assistenza economica.